Un condòmino subisce danni al proprio appartamento a causa di lavori di ristrutturazione della facciata condominiale. La Corte di Cassazione, con questa ordinanza, conferma la responsabilità del condominio in solido con l'impresa appaltatrice. Il provvedimento chiarisce che il condominio, in qualità di custode delle parti comuni, ha una responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 2051 c.c. e può essere esonerato solo provando il caso fortuito, non essendo sufficiente il semplice trasferimento della custodia all'appaltatore.
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