Un'associazione di categoria, qualificata come ente non commerciale, ha emesso fatture applicando l'IVA al 22% per servizi resi ai propri associati, pur trattandosi di operazioni non imponibili. Nonostante l'errore, l'ente ha omesso il versamento dell'imposta dichiarata. I giudici di merito avevano inizialmente annullato l'accertamento fiscale ritenendo che l'assenza del presupposto d'imposta rendesse illegittima la pretesa erariale. Tuttavia, la Suprema Corte ha ribaltato la decisione, stabilendo che l'**erronea fatturazione IVA** obbliga comunque al versamento del tributo indicato nel documento fiscale, in ossequio al principio di cartolarità, salvo l'attivazione delle procedure di rettifica previste dalla legge.
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