Una contribuente ha impugnato un'intimazione di pagamento da oltre 500.000 euro, sostenendo l'invalidità della notifica delle cartelle esattoriali sottostanti. La contestazione si basava sull'uso di un indirizzo PEC non presente nei pubblici registri da parte dell'Agente della Riscossione. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo un principio importante: la notifica via PEC è valida se, nonostante l'irregolarità formale, il destinatario ha potuto comunque esercitare il proprio diritto di difesa. La Corte ha inoltre confermato che la richiesta di sospensione del debito, presentata in ritardo, era inefficace. La contribuente ha perso la causa e deve saldare il debito.
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