Un promissario acquirente cita in giudizio il venditore per non aver rispettato la data del rogito, chiedendo il doppio della caparra. La Cassazione, però, dà ragione al venditore. La Corte stabilisce che il termine non era essenziale, poiché lo stesso acquirente, dopo la scadenza, aveva inviato una diffida ad adempiere, dimostrando di avere ancora interesse all'affare. Il successivo rifiuto dell'acquirente di presentarsi al rogito, fissato entro il nuovo termine, costituisce inadempimento. Di conseguenza, il venditore ha il diritto di trattenere la caparra. La sentenza chiarisce l'importanza del comportamento delle parti nel definire la natura di un termine essenziale nel contratto preliminare.
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