La Corte di Cassazione ha affrontato un caso relativo alla restituzione acconto preliminare in seguito al recesso da un contratto di permuta immobiliare. Un Promittente Venditore aveva ricevuto una caparra e un acconto di 60.000 euro. Dopo aver legittimamente esercitato il recesso, il giudice di primo grado gli aveva permesso di trattenere la caparra, ma non si era pronunciato sull'acconto. La Corte d'Appello ha poi ordinato la restituzione dell'acconto. Il Promittente Venditore ha contestato questa decisione, sostenendo che si trattava di una domanda nuova o di ultrapetizione. La Cassazione ha rigettato il ricorso, affermando che la domanda di restituzione dell'acconto, sebbene non esplicitamente formulata in ogni sua sfumatura, era implicita fin dall'inizio del giudizio in caso di scioglimento del contratto, rendendo l'acconto privo di causa.
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