Il caso nasce dal mancato acquisto di un immobile commerciale. Il Promissario Acquirente e il Promittente Venditore firmano un secondo contratto preliminare che elimina la condizione del mutuo, inserendo una clausola generica di risoluzione automatica. Non ottenendo il mutuo, l'acquirente non si presenta al rogito. La Corte d'Appello, confermata dalla Cassazione, qualifica tale clausola come una condizione risolutiva impossibile per via della sua assoluta indeterminatezza. Di conseguenza, la clausola si considera come non apposta, lasciando valido il contratto. L'acquirente, non avendo adempiuto all'obbligo di acquisto, viene dichiarato inadempiente. Il venditore ottiene così il diritto di trattenere la caparra confirmatoria di centomila euro, mentre deve restituire ventimila euro versati come acconto. La Cassazione rigetta il ricorso dell'acquirente, condannandolo anche alle spese di giudizio.
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