Un promissario acquirente ha stipulato un contratto preliminare con condizione sospensiva per l'acquisto di un terreno, subordinato al rilascio di concessioni edilizie entro un termine prestabilito. Poiché le autorizzazioni non sono state rilasciate, l'acquirente ha chiesto la restituzione della caparra confirmatoria. La società venditrice si è opposta, sostenendo che il mancato avveramento fosse imputabile all'inerzia del compratore e chiedendo la risoluzione per inadempimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della venditrice. I giudici hanno chiarito che, in pendenza della condizione sospensiva, non è possibile chiedere la risoluzione per inadempimento delle prestazioni principali, ma solo per violazione dell'obbligo di buona fede. Non essendo emerso un comportamento scorretto dell'acquirente, il contratto è rimasto inefficace e la venditrice deve restituire l'intera caparra.
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