Nel caso in esame, il Promittente Venditore e la Promissaria Acquirente stipulavano un contratto preliminare per la compravendita di un immobile. Il venditore garantiva falsamente che il bene fosse libero da pesi, ma l'acquirente scopriva la presenza di un'ipoteca giudiziale precedente. Di conseguenza, l'acquirente esercitava il diritto di recesso, richiedendo il doppio della caparra confirmatoria versata. Il venditore si opponeva, sostenendo che l'ipoteca fosse inopponibile e successivamente cancellata. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del venditore, confermando la legittimità del recesso. La Corte ha stabilito che tacere l'esistenza di un gravame sull'immobile al momento del contratto preliminare viola i doveri di correttezza e buona fede, costituendo un grave inadempimento che legittima lo scioglimento del vincolo contrattuale e la restituzione del doppio della caparra.
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