In un giudizio di appello, la Corte fissava un'udienza a trattazione scritta. Di fronte al mancato deposito delle note da parte di entrambi i contendenti, il giudice assegnava un secondo termine di 14 giorni. Persistendo l'inerzia, la causa veniva cancellata dal ruolo con conseguente estinzione del processo. La parte ricorrente impugnava la decisione, sostenendo che anche il secondo termine dovesse rispettare il limite minimo di 15 giorni previsto per il primo. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che il secondo termine per l'udienza a trattazione scritta è rimesso alla discrezionalità del giudice. Il contrasto tra la rigidità del primo termine e la flessibilità del secondo trova giustificazione nel disinteresse già manifestato dalle parti, permettendo al giudice di gestire i tempi per garantire la ragionevole durata del processo.
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