Il Cittadino ha richiesto l'equa riparazione per la durata eccessiva di una causa civile durata oltre otto anni. Il tribunale ha dichiarato estinto quel processo per inattività, poiché le parti avevano raggiunto un accordo privato (transazione) e non si erano più presentate in udienza. La Corte d'Appello prima e la Corte di Cassazione poi hanno respinto la richiesta di indennizzo. La legge stabilisce infatti che, se una causa si estingue per inattività o abbandono, si presume che le parti non abbiano subito alcun danno morale da ritardo. Il Cittadino non è riuscito a dimostrare il contrario, cioè di aver sofferto concretamente per la lentezza della giustizia prima dell'accordo. Di conseguenza, la Cassazione ha confermato il negato risarcimento.
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