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Cambio Appalto

70 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

Situazione in cui un'azienda (committente) affida un servizio, precedentemente gestito da un'impresa (appaltatore uscente), a una nuova impresa (appaltatore subentrante).

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo: indennizzo dovuto
Un dipendente viene licenziato per presunti legami con la criminalità organizzata emersi da un'informativa prefettizia. Il tribunale accerta l'assoluta insussistenza del fatto, ritenendo l'atto illegittimo. Nel frattempo, l'azienda comunica un secondo recesso per scadenza dell'appalto, continuando a retribuire il lavoratore fino al termine effettivo. I giudici di merito negano quindi qualsiasi risarcimento per il primo recesso, sostenendo l'assenza di un danno economico effettivo. La Corte di Cassazione ribalta la pronuncia e stabilisce che, a fronte di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo privo di fondamento reale, spetta comunque l'indennità risarcitoria minima di cinque mensilità. Tale indennizzo è dovuto per il semplice fatto dell'illegittima espulsione, a prescindere dalla continuità delle retribuzioni percepite prima della chiusura formale del rapporto.
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Abuso di dipendenza economica: il fornitore perde la causa
Un'impresa appaltatrice cita in giudizio una committente e una cooperativa subentrante, lamentando l'abuso di dipendenza economica, la concorrenza sleale per storno di dipendenti e il mancato rinnovo dei contratti. La società sostiene di essere stata gravemente danneggiata dalla cessazione del rapporto e dal passaggio del proprio personale alla nuova impresa. La Corte di Cassazione respinge il ricorso dell'appaltatrice. I giudici chiariscono che la mono-committenza non prova automaticamente l'abuso di dipendenza economica se manca la dimostrazione di condotte vessatorie o di un arbitrario rifiuto di contrattare. Inoltre, il mancato rinnovo contrattuale è avvenuto nel rispetto delle scadenze pattuite e il passaggio dei lavoratori è legittimo in quanto imposto dalle norme della contrattazione collettiva sul cambio appalto.
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Indennità sostitutiva del preavviso: paga anche il committente
Un lavoratore addetto alle pulizie ha perso l'impiego presso la ditta appaltatrice per la cessazione della commessa, venendo poi riassunto dall'impresa subentrante. La precedente datrice di lavoro non ha versato l'indennità sostitutiva del preavviso. Il dipendente ha agito in giudizio ottenendo la condanna dell'azienda committente al pagamento della somma in solido con l'appaltatore. L'azienda committente ha ricorso in Cassazione sostenendo che la cessazione fosse consensuale e che l'indennità non rientrasse nella garanzia dell'appalto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno stabilito che la risoluzione deriva dalle scelte organizzative del datore e che l'indennità sostitutiva del preavviso rientra pienamente nella responsabilità solidale del committente prevista dalla legge, in quanto emolumento strettamente connesso alla mancata percezione della retribuzione durante il periodo di recesso.
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Indennità sostitutiva del preavviso e cambio appalto: chi paga
Un lavoratore addetto alle pulizie ferroviarie viene riassorbito da un'altra impresa a seguito di un cambio appalto, proseguendo le mansioni senza interruzione. La cooperativa uscente non gli versa l'indennità sostitutiva del preavviso. Il dipendente chiede il pagamento in solido al vecchio datore, al consorzio e alla società committente. La Corte di Cassazione rigetta i ricorsi delle aziende e conferma che l'indennità sostitutiva del preavviso spetta anche se il lavoratore viene riassunto subito, poiché la cessazione deriva da un recesso unilaterale dell'impresa uscente. La Suprema Corte stabilisce inoltre che la società committente risponde in solido per tale spettanza, data la natura retributiva e indennitaria del compenso.
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Responsabilità solidale committente: preavviso garantito
Un gruppo di lavoratori ha richiesto il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso a seguito della cessazione del rapporto con l'impresa appaltatrice durante una vicenda di cambio appalto. I giudici di merito hanno condannato in solido l'impresa uscente e L'Azienda committente. Quest'ultima ha proposto ricorso in Cassazione sostenendo che l'indennità non rientrasse tra i trattamenti retributivi garantiti dalla legge. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che la responsabilità solidale committente si estende anche all'indennità sostitutiva del preavviso. Questo emolumento ha infatti natura retributiva e ristora la mancata percezione del salario a causa della cessazione immediata del rapporto decisa dal datore di lavoro.
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Cambio appalto: nessun termine di 60 giorni per l’assunzione
Un lavoratore impiegato in un appalto di servizi chiedeva l'assunzione da parte della nuova azienda subentrante in seguito alla procedura di cambio appalto. I giudici di merito dichiaravano inammissibile la richiesta per decadenza, ritenendo superato il termine di sessanta giorni previsto dalla legge per l'impugnazione stragiudiziale. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo che il cambio appalto con obbligo di assunzione da contratto collettivo non costituisce un trasferimento d'azienda né una somministrazione irregolare. Di conseguenza, il rigido termine decadenziale di sessanta giorni non si applica alla richiesta di assunzione rivolta alla nuova impresa subentrante.
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Cambio appalto: obbligatorio il trattamento di miglior favore
Alcuni lavoratori di un servizio mensa scolastico hanno chiesto alla nuova società appaltatrice, subentrata nell'appalto, il pagamento di differenze retributive basate su un vecchio accordo integrativo provinciale e il corretto calcolo dei ratei di tredicesima e quattordicesima. Una lavoratrice ha inoltre richiesto il ripristino del quinto livello di inquadramento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che, in caso di cambio appalto, le condizioni economiche precedentemente godute dai lavoratori costituiscono un trattamento di miglior favore che deve essere mantenuto. La Corte ha chiarito che la tutela della retribuzione comporta anche la conservazione del livello di inquadramento, per evitare una dequalificazione vietata dalla legge. Di conseguenza, l'azienda subentrante è stata condannata a pagare le differenze retributive e le spese di giudizio.
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Trattamento di miglior favore: no ai tagli nel cambio appalto
Un gruppo di lavoratrici addette al servizio mensa scolastica ha chiesto il pagamento di differenze retributive dopo un cambio appalto. La nuova società subentrante si era impegnata a garantire il trattamento di miglior favore già percepito, ma si è rifiutata di pagare una quota fissa derivante da un vecchio accordo integrativo provinciale scaduto nel 1992. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, stabilendo che le indennità stabilmente percepite entrano a far parte della retribuzione ordinaria. Pertanto, l'azienda subentrante deve rispettare il trattamento di miglior favore e non può unilateralmente ridurlo o assorbirlo, confermando il diritto delle lavoratrici a ricevere le differenze retributive calcolate dal consulente tecnico.
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Cambio appalto: va garantito il trattamento di miglior favore
Un gruppo di lavoratrici impiegate in un servizio mensa scolastico ha chiesto a L'Azienda subentrante nell'appalto il pagamento di differenze retributive. Le lavoratrici rivendicavano il mantenimento di un'integrazione salariale fissa mensile, derivante da un vecchio accordo provinciale, regolarmente pagata dal precedente gestore. L'Azienda si è opposta, sostenendo che l'accordo provinciale era scaduto e che non vi era alcun obbligo di applicarlo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Azienda, stabilendo che le tutele del contratto collettivo nazionale impongono il mantenimento delle condizioni economiche più favorevoli già percepite dai lavoratori prima del cambio appalto. Di conseguenza, le lavoratrici hanno diritto a conservare la voce retributiva come trattamento di miglior favore.
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Licenziamento per cambio appalto: senza assunzione è nullo
Un'azienda di vigilanza ha intimato il licenziamento per cambio appalto a un dipendente, presupponendo il suo immediato passaggio alla società subentrante. Tuttavia, quest'ultima ha prima rifiutato l'assunzione e poi ha proposto un contratto a orario ridotto, interrompendo la continuità lavorativa. La Corte d'Appello ha dichiarato illegittimo il recesso, ordinando la reintegra del lavoratore e il risarcimento del danno. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la legittimità del licenziamento per cambio appalto dipende dall'effettiva e incondizionata assunzione del lavoratore da parte della nuova azienda alle medesime condizioni. Senza questa garanzia reale, il licenziamento intimato dall'azienda uscente rimane nullo e privo di giustificazione.
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Licenziamento per cambio appalto: nullo se la nuova ditta rifiuta
Un lavoratore viene licenziato a causa di un cambio di appalto. La società subentrante, tuttavia, rifiuta inizialmente l'assunzione e successivamente propone condizioni contrattuali peggiorative con orario ridotto. Il lavoratore impugna il provvedimento. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del recesso, stabilendo che il licenziamento per cambio appalto è legittimo solo se si realizza l'effettivo e incondizionato passaggio del dipendente alla nuova azienda, senza soluzioni di continuità e alle medesime condizioni economiche. Di conseguenza, la Suprema Corte rigetta il ricorso dell'azienda uscente, confermando la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e la condanna al risarcimento del danno pari a dodici mensilità.
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Cambio appalto: tutele salariali contro assorbimento superminimo
Nel contesto di un cambio appalto per la gestione di servizi scolastici, alcune lavoratrici hanno richiesto al nuovo datore di lavoro il mantenimento di un'integrazione salariale provinciale stabilita nel 1989. L'Azienda Subentrante si è opposta, sostenendo la scadenza dell'accordo e chiedendo, in subordine, l'assorbimento di tale somma nel superminimo già corrisposto. La Corte d'Appello ha dato ragione alle dipendenti, ritenendo inammissibile la richiesta di assorbimento perché considerata nuova. La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'azienda: ha confermato che le lavoratrici hanno diritto a conservare l'integrazione salariale come trattamento di miglior favore, ma ha stabilito che la richiesta di assorbimento nel superminimo e l'eccezione di avvenuto pagamento per una lavoratrice erano ammissibili e andavano esaminate. La causa torna in Appello.
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Trasferimento d’azienda negli appalti: i diritti
La Corte d'Appello ha affrontato il caso di due lavoratori che, a seguito di un cambio appalto, erano stati declassati dal III al IV livello. La sentenza chiarisce che, in presenza di continuità funzionale e riassorbimento del personale, si configura un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., garantendo il mantenimento del precedente inquadramento e delle differenze retributive.
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Clausola di non gradimento: no al veto immotivato sul lavoratore
La Corte di Cassazione ha stabilito l'illegittimità della clausola di non gradimento usata per escludere un lavoratore dalla riassunzione in un cambio appalto. Un'azienda, subentrata in un servizio di accompagnamento viaggiatori, non aveva assunto un dipendente della precedente società basandosi sul veto immotivato della committente. I giudici hanno chiarito che tale clausola è arbitraria se esercitata senza indicare motivi oggettivi e concreti e senza dare al lavoratore la possibilità di difendersi. Di conseguenza, il lavoratore ha ottenuto il diritto all'assunzione a tempo indeterminato e al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni perse.
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Azienda chiude per fine appalto? È licenziamento collettivo
Una cooperativa perde il suo unico contratto di appalto, cessa completamente l'attività e licenzia tutti i 61 dipendenti, trattandoli come licenziamenti individuali per motivo oggettivo. I lavoratori non riassunti dalla nuova azienda subentrante fanno ricorso. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: in questi casi si tratta di licenziamento collettivo per cessazione attività. L'azienda avrebbe dovuto seguire la procedura sindacale prevista dalla legge. Non avendolo fatto, i licenziamenti sono illegittimi. La Corte annulla la precedente decisione e rinvia il caso a un nuovo giudice per le determinazioni conseguenti.
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Licenziamento collettivo per cessazione attività: vince lavoratore
Una cooperativa, perdendo il suo unico appalto, cessa l'attività e licenzia tutti i 61 dipendenti, trattandoli come licenziamenti individuali per motivo oggettivo. Un lavoratore impugna il licenziamento. La Corte di Cassazione stabilisce un principio fondamentale: il licenziamento di tutto il personale a causa della chiusura definitiva dell'impresa si qualifica come **licenziamento collettivo per cessazione attività**. Pertanto, l'azienda avrebbe dovuto seguire la procedura sindacale prevista dalla legge. Non avendolo fatto, il licenziamento è stato ritenuto illegittimo in questa fase del giudizio. La Corte ha annullato la precedente decisione, dando ragione al lavoratore e rinviando il caso a un nuovo giudice.
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Sgravi contributivi cambio appalto: ricorso errato, addio bonus
Un'azienda si è vista negare dall'INPS gli sgravi contributivi per l'assunzione di nove lavoratori. Il motivo del diniego era che, nei sei mesi precedenti, altri dipendenti erano stati licenziati a seguito di un cambio appalto. L'azienda ha sostenuto che le cessazioni per cambio appalto non dovrebbero impedire l'accesso ai benefici. La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha esaminato la questione nel merito. Ha dichiarato il ricorso dell'azienda inammissibile per un vizio di forma: l'azienda non aveva riportato nel suo atto il testo del contratto collettivo su cui basava le sue ragioni. Di conseguenza, la decisione dell'INPS di negare gli sgravi contributivi cambio appalto è diventata definitiva.
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Clausola Sociale Cambio Appalto: Azienda Condannata ad Assumere
Un lavoratore, impiegato nel servizio di raccolta rifiuti, non viene assunto dalla nuova società subentrata nell'appalto con il Comune. I giudici hanno stabilito il suo diritto all'assunzione in base alla clausola sociale cambio appalto prevista dal contratto collettivo nazionale. Questa tutela, secondo la Corte, esiste a prescindere da eventuali ritardi o inadempimenti della precedente azienda. La nuova società è stata condannata ad assumerlo e a pagargli le retribuzioni arretrate. L'azienda ha poi rinunciato al ricorso in Cassazione, rendendo la decisione definitiva.
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Clausola Sociale Cambio Appalto: Azienda Perde, Lavoratori Tutelati
Un gruppo di lavoratori, impiegati in un servizio di portierato e vigilanza, veniva licenziato dall'azienda uscente a seguito di un cambio appalto. La nuova azienda subentrante si rifiutava di assumerli. La Corte di Cassazione ha stabilito che la 'clausola sociale cambio appalto', prevista dal contratto collettivo applicato dalla nuova azienda, impone l'obbligo di assunzione anche se l'impresa precedente applicava un contratto collettivo diverso. Lo scopo della clausola è tutelare l'occupazione, e questo obiettivo prevale sulle differenze contrattuali. L'azienda subentrante ha perso la causa ed è stata condannata al risarcimento del danno, pari alle retribuzioni non percepite dai lavoratori.
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Cessione d’Azienda Mascherata: Niente Sgravi se non crei Lavoro
Un'azienda ottiene un appalto e assume i lavoratori licenziati dalla società che prima svolgeva lo stesso servizio, chiedendo gli sgravi contributivi. L'INPS contesta l'operazione, definendola una **cessione d'azienda mascherata**. La Corte di Cassazione dà ragione all'INPS, stabilendo un principio chiave: le agevolazioni per le assunzioni servono a creare nuova occupazione, non a mascherare la continuità della stessa attività aziendale sotto un nuovo nome. Di conseguenza, se l'operazione è una finta discontinuità, l'azienda non ha diritto ad alcuno sgravio. L'azienda perde la causa e deve versare tutti i contributi.
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