Una società immobiliare ha ristrutturato un immobile di lusso, detraendo l'imposta sui relativi lavori. Successivamente, ha affittato la casa al proprio socio di maggioranza e amministratore con un contratto di cinque anni. L'Agenzia delle Entrate ha contestato l'operazione, negando la detrazione IVA e inerenza dei costi, poiché l'immobile non era destinato al mercato ma all'uso personale del socio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società. I giudici hanno stabilito che non basta la coerenza astratta con l'oggetto sociale per scaricare l'imposta. Il contribuente deve dimostrare in concreto che l'operazione sia inserita in una reale attività d'impresa finalizzata a produrre ricavi. Di conseguenza, la società perde la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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