Un gruppo di professionisti ha svolto attività di progettazione per un ente pubblico senza un contratto scritto. Non avendo ricevuto il compenso, i professionisti hanno promosso un'azione di ingiustificato arricchimento per ottenere il pagamento delle prestazioni. I giudici di merito hanno liquidato un indennizzo ridotto, calcolato in via equitativa, escludendo l'applicazione delle tariffe professionali. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. La Corte ha ribadito che, in mancanza di un contratto scritto con la Pubblica Amministrazione, l'indennizzo per l'azione di ingiustificato arricchimento non può essere parametrato alle tariffe professionali, ma deve limitarsi alla sola perdita patrimoniale effettivamente subita, con esclusione del mancato guadagno, e può essere determinato dal giudice in via equitativa.
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