La Corte di Appello di Roma ha confermato la risoluzione di un contratto di permuta di un terreno contro futuri appartamenti, a causa del grave inadempimento della società costruttrice che non ha completato le opere. La sentenza chiarisce che, in caso di risoluzione contratto appalto per colpa dell'appaltatore, questi non ha diritto al compenso per i lavori parzialmente eseguiti se non dimostra che tali lavori abbiano arrecato un'utilità concreta e reale al committente. È stata inoltre rigettata la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento.
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