Una società impugnava la cartella di pagamento emessa dall'amministrazione finanziaria a seguito di controllo automatizzato, con cui veniva recuperato un credito d'imposta per incrementi occupazionali indebitamente utilizzato nel 2011. La contribuente lamentava l'inutilizzabilità della procedura automatizzata e l'assenza di un preventivo avviso di recupero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della cartella di pagamento senza avviso di accertamento. I giudici hanno chiarito che, quando la contestazione dei crediti d'imposta deriva da incongruenze rilevabili direttamente dai dati dichiarati dallo stesso contribuente, il fisco può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo tramite controllo automatizzato, senza necessità di emettere un preventivo atto di accertamento o di recupero del credito.
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