Un Notaio ha impugnato un avviso di liquidazione per imposte ipotecarie e catastali maggiori, pagate per una rinuncia all'usufrutto. La Commissione Tributaria Regionale aveva negato al Notaio la legittimazione ad agire, ritenendo che solo le parti dell'atto fossero i veri contribuenti. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Notaio, stabilendo che la sua legittimazione ad agire esiste quando la pretesa fiscale viene notificata direttamente a lui. Tuttavia, nel merito, la rinuncia all'usufrutto è stata confermata come atto soggetto a imposta proporzionale, non fissa. Pertanto, il ricorso originario del Notaio è stato rigettato, pur riconoscendo la sua legittimazione.
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