Un'Azienda ha contestato un avviso di liquidazione per imposte di registro, catastali e ipotecarie su un trasferimento immobiliare. L'Amministrazione Fiscale aveva applicato imposte proporzionali. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) ha accolto il ricorso dell'Azienda, stabilendo l'applicazione di imposte fisse, basandosi sul principio di alternatività IVA e Registro. Tuttavia, l'Azienda aveva introdotto questa argomentazione solo in una memoria successiva, non nel ricorso iniziale. La Cassazione ha annullato la decisione della CTR. Ha ribadito che i *motivi aggiunti processo tributario* devono rispettare termini precisi e non possono ampliare la domanda iniziale, se non in casi specifici legati a nuovi documenti.
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