Una società di persone, ormai cancellata dal registro delle imprese, e i suoi soci ricevevano avvisi di accertamento per maggiori imposte. Successivamente, l'Agente della Riscossione notificava una cartella di pagamento basata su tali accertamenti. Il Socio impugnava l'atto e, durante il giudizio di Cassazione, decideva di aderire alla definizione agevolata (la cosiddetta rottamazione delle cartelle), pagando integralmente le rate previste. La Corte di Cassazione, verificata la regolarità dei pagamenti e la notifica della documentazione all'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Di conseguenza, la controversia si è conclusa senza una decisione sul merito, con le spese di giudizio a carico di chi le ha anticipate.
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