Un avvocato, nominato commissario per l'esame di abilitazione forense, si dimetteva dall'incarico poco prima delle elezioni per il Consiglio dell'Ordine locale, risultando eletto. Un collega non eletto contestava l'elezione per violazione delle norme sull'ineleggibilità. Il Consiglio Nazionale Forense dichiarava la decadenza dell'eletto. Durante il ricorso in Cassazione, il mandato del Consiglio scadeva, determinando la cessazione della materia del contendere. Le Sezioni Unite hanno dichiarato inammissibile il ricorso, ma hanno condannato il ricorrente alle spese per soccombenza virtuale. La Corte ha chiarito che l'ineleggibilità del commissario d'esame decorre dall'accettazione della nomina e impedisce l'elezione nella tornata immediatamente successiva, a prescindere dalle dimissioni anticipate, per evitare indebiti condizionamenti del consenso elettorale.
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