Un contribuente impugna una comunicazione preventiva di ipoteca. Successivamente, l'Agente della Riscossione iscrive l'ipoteca vera e propria, ma questa viene annullata con una sentenza definitiva in un altro giudizio. La Corte di Cassazione, investita della causa sul preavviso, dichiara la cessazione materia del contendere. Poiché l'atto finale (l'ipoteca) è stato cancellato, viene meno l'interesse a una decisione sull'atto preparatorio (il preavviso). Di conseguenza, il processo si estingue e le spese legali vengono compensate tra le parti, ovvero ognuno paga le proprie.
Continua »