Un nudo proprietario ha impugnato una cartella di pagamento riguardante i contributi di bonifica per l'anno 2012, sostenendo l'assenza di un beneficio diretto per il suo immobile e contestando vizi di notifica e di firma dell'atto. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del contribuente, confermando la decisione di secondo grado. I giudici hanno stabilito che l'inclusione dell'immobile nel perimetro di contribuenza fa presumere l'esistenza di un vantaggio specifico per la proprietà. Di conseguenza, spetta al cittadino dimostrare l'eventuale inesistenza del beneficio o il mancato funzionamento delle opere. Inoltre, la Corte ha confermato la validità della notifica tramite raccomandata diretta e la legittimità della firma digitale stampata sulla cartella. Il contribuente perde la causa e deve pagare i contributi.
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