Una società concessionaria di autostrade ha impugnato un avviso di pagamento per contributi consortili, sostenendo di non trarre alcun beneficio dalle opere del consorzio di bonifica. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile e nel piano di classifica genera una presunzione di beneficio. Tale beneficio, anche indiretto, consiste nella gestione delle acque meteoriche che, pur raccolte dai sistemi autostradali, defluiscono nella rete del consorzio. Spetta quindi alla società contribuente fornire la prova contraria dell'assenza di vantaggio, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
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