Una società immobiliare ha contestato la richiesta di pagamento per un contributo di bonifica inviata da un consorzio, sostenendo che i propri immobili non traessero alcun beneficio concreto dalle opere realizzate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della società, confermando che l'inclusione degli immobili nel perimetro di contribuenza, unita all'approvazione del piano di classifica, fa scattare una presunzione di beneficio a favore del consorzio. Di conseguenza, spetta al contribuente dimostrare concretamente l'assenza di qualsiasi vantaggio per i propri beni. Non avendo la società fornito tale prova contraria, l'obbligo di pagamento è stato confermato. La società è stata condannata al pagamento delle spese processuali.
Continua »