Il caso riguarda una contribuente che, dopo la cessazione della propria attività, ha presentato un'istanza di rimborso per un credito IVA. L'Agenzia delle Entrate ha rigettato la richiesta con un provvedimento espresso, che la donna non ha impugnato nei termini di legge. Successivamente, la contribuente ha presentato una seconda istanza di rimborso per lo stesso credito, impugnando poi il silenzio-rifiuto dell'amministrazione. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Fisco, stabilendo che la mancata impugnazione del primo diniego rende definitivo il rifiuto. Di conseguenza, la seconda richiesta, non basandosi su elementi nuovi o su una nuova istruttoria, costituisce un mero atto confermativo e non può riaprire i termini per il ricorso, rendendo inammissibile l'azione giudiziaria.
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