Una società assuntrice di un concordato fallimentare ha contestato la cessione di un credito d'imposta effettuata dalla curatela a favore di una società di gestione crediti. Secondo l'assuntrice, la cessione riguardava solo i crediti maturati fino a una certa data, mentre le somme successive spettavano a lei. Il Tribunale ha respinto il reclamo, ritenendo che la cessione coprisse l'intero credito futuro. L'assuntrice ha proposto ricorso straordinario in Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che, dopo l'omologazione del concordato fallimentare, i provvedimenti del giudice delegato hanno solo funzione di controllo e non decidono in modo definitivo sui diritti delle parti. Di conseguenza, la controversia sulla titolarità del credito non può essere risolta in questa sede, ma richiede un autonomo giudizio ordinario di cognizione.
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