Una banca subisce un'azione di revocatoria fallimentare e deve restituire le somme ricevute da una società in amministrazione straordinaria. Successivamente, un terzo assuntore propone un concordato fallimentare, impegnandosi a pagare i creditori chirografari in una determinata percentuale. La banca esercita il proprio diritto di rivalsa per recuperare quanto restituito, pretendendo l'intera percentuale concordataria dall'assuntore. L'assuntore si oppone, sostenendo che la banca ha diritto solo alla quota residua non distribuita nei precedenti riparti. La Corte di Cassazione rigetta il ricorso della banca, stabilendo che l'assuntore risponde solo nei limiti degli impegni assunti nel concordato omologato. Per la parte restante del credito, la banca deve rivolgersi alla società debitrice originaria.
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