La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal legale rappresentante di un consorzio fallito contro l'omologazione del concordato fallimentare. La proposta di concordato, presentata da una società assuntrice, prevedeva il pagamento integrale del credito di una banca. Il consorzio contestava la natura privilegiata di tale credito, sostenendo che i beni ipotecati fossero tornati ai Comuni. La Suprema Corte ha stabilito che il ricorrente non ha la legittimazione ad agire, non avendo partecipato alle precedenti fasi di opposizione. Inoltre, la questione sulla perdita del privilegio del credito è irrilevante per l'ammissibilità del concordato fallimentare, poiché l'assuntrice si era comunque impegnata a pagare il debito al 100%. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.
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