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Assegno Senza Clausola Di Non Trasferibilità

5 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Assegno senza clausola di non trasferibilità: la sanzione resta
Un cittadino riceve una sanzione amministrativa per aver incassato un assegno senza clausola di non trasferibilità di importo pari a 1.573,00 euro, violando la soglia di 1.000,00 euro prevista dalla normativa antiriciclaggio. La Corte d'Appello annulla la sanzione ritenendo applicabile il principio del favor rei, a seguito dell'innalzamento del limite all'uso del contante a 3.000,00 euro introdotto dalla Legge di Stabilità 2016. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ricorre in Cassazione. La Suprema Corte accoglie il ricorso, chiarendo che l'innalzamento della soglia del contante non ha modificato il limite di 1.000,00 euro per gli assegni liberi. Di conseguenza, la Cassazione rigetta l'opposizione del cittadino, confermando la sanzione e condannandolo al pagamento delle spese di giudizio.
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Assegno senza clausola di non trasferibilità: sanzione valida
Un imprenditore e la sua società si sono opposti a una sanzione di oltre tremila euro inflitta dal Ministero dell'Economia per aver trasferito denaro tramite un assegno senza clausola di non trasferibilità. I ricorrenti lamentavano l'irregolarità della notifica del verbale, consegnato presso la sede legale a un soggetto asseritamente non autorizzato, e la violazione dei termini del procedimento. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I giudici hanno chiarito che chi si trova nella sede sociale si presume abilitato a ricevere gli atti, spettando alla società l'onere di dimostrare il contrario. Inoltre, per le sanzioni antiriciclaggio si applica il termine di prescrizione quinquennale previsto dalla legge generale sulle sanzioni amministrative, e non i termini più brevi del Testo Unico Bancario o della legge sul procedimento amministrativo.
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Assegno senza clausola di non trasferibilità: multa confermata
Un cittadino ha proposto ricorso contro la sanzione amministrativa di 1.500 euro inflitta per aver incassato assegni per 15.000 euro privi della dicitura di non trasferibilità. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sanzione. I giudici hanno chiarito che l'incasso di un assegno senza clausola di non trasferibilità costituisce una violazione della normativa antiriciclaggio, in quanto l'operazione configura comunque un trasferimento del titolo. Inoltre, la Corte ha stabilito che il termine di novanta giorni per la notifica della sanzione decorre dal momento in cui l'amministrazione ha acquisito tutti i dati necessari per accertare l'illecito, e non dalla semplice ricezione della prima segnalazione incompleta. Infine, è stata confermata la piena legittimità dell'udienza cartolare scritta anche per i giudizi regolati dal rito del lavoro.
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Assegno senza clausola di non trasferibilità: multa per il regalo
Un professionista ha ricevuto una sanzione dal Ministero dell'Economia per aver trasferito 35.000 euro al figlio tramite un vecchio assegno sprovvisto della dicitura di non trasferibilità. Il ricorrente ha invocato la buona fede e l'errore di fatto, sostenendo che l'uso di un vecchio carnet lo avesse tratto in inganno, convinto che la dicitura fosse prestampata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che l'emissione di un assegno senza clausola di non trasferibilità costituisce un illecito sanzionabile. La Suprema Corte ha chiarito che l'errore non è scusabile, poiché l'assenza della clausola è rilevabile a colpo d'occhio e un professionista è tenuto a un'elevata diligenza. L'illecito si consuma al momento dell'emissione, rendendo irrilevante che il beneficiario fosse il figlio.
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Assegno senza clausola di non trasferibilità: l’errore si paga
Un cittadino ha ricevuto una sanzione amministrativa per aver emesso un assegno senza clausola di non trasferibilità per un importo di 50.000 euro. Durante la causa di opposizione, l'Amministrazione ha revocato la sanzione in autotutela poiché l'assegno era stato restituito senza essere incassato. Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ma la Corte d'appello ha stabilito la compensazione delle spese legali, confermando che l'illecito si era comunque perfezionato al momento dell'emissione del titolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino, confermando che il successivo richiamo dell'assegno non cancella l'infrazione originaria e che la compensazione delle spese era corretta. Il cittadino perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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