Due eredi hanno impugnato l'ordine di demolizione di un immobile abusivo, composto da tre villette, costruito dal padre defunto. Le ricorrenti sostenevano la nullità della notifica originaria, il decorso del tempo e la violazione del diritto all'abitazione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che l'ordine di demolizione non è una sanzione penale ma una misura ripristinatoria. Di conseguenza, esso è caratterizzato dall'imprescrittibilità e non si estingue con il passare degli anni. Inoltre, il diritto al domicilio non è assoluto e deve cedere di fronte alla tutela del territorio, specialmente in presenza di abusi edilizi di rilevante entità. Le ricorrenti perdono la causa e devono sostenere le spese processuali.
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