Un cittadino ha ricevuto una sanzione amministrativa per aver emesso un assegno senza clausola di non trasferibilità per un importo di 50.000 euro. Durante la causa di opposizione, l'Amministrazione ha revocato la sanzione in autotutela poiché l'assegno era stato restituito senza essere incassato. Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere, ma la Corte d'appello ha stabilito la compensazione delle spese legali, confermando che l'illecito si era comunque perfezionato al momento dell'emissione del titolo. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del cittadino, confermando che il successivo richiamo dell'assegno non cancella l'infrazione originaria e che la compensazione delle spese era corretta. Il cittadino perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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