Una recente ordinanza della Cassazione affronta il tema della compatibilità tra l'assegnazione della casa familiare e la vendita dell'immobile a terzi. Una ex moglie, assegnataria della casa di proprietà della ex suocera, si era opposta alla vendita dell'immobile a una società, sostenendo di avere un diritto di prelazione. La Corte ha respinto il ricorso, stabilendo un principio chiaro: l'assegnazione casa familiare e vendita sono due atti legittimi. Il diritto dell'assegnatario è tutelato dalla trascrizione del provvedimento, che lo rende opponibile al nuovo acquirente, ma non conferisce alcun diritto di prelazione né la facoltà di impedire la compravendita. Il proprietario resta libero di vendere il suo bene.
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