La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15983/2024, ha dichiarato inammissibile un ricorso basato sull'art. 599 bis c.p.p. (concordato in appello). Il ricorrente contestava la motivazione sulla responsabilità penale, ma la Corte ha ribadito che, dopo un patteggiamento in appello, il ricorso è ammissibile solo per vizi specifici legati alla formazione della volontà delle parti o a un'illegalità della pena, e non per rimettere in discussione il merito della colpevolezza.
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