Un'imputata, dopo aver concordato una riduzione di pena in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., ha presentato ricorso in Cassazione lamentando il mancato riconoscimento di un'attenuante. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che l'accordo processuale liberamente stipulato tra le parti, una volta ratificato dal giudice, non può essere unilateralmente modificato, salvo il caso di palese illegalità della pena, qui non riscontrata.
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