La Corte di Cassazione dichiara un ricorso inammissibile presentato da un imputato contro una sentenza della Corte di Appello. Quest'ultima, in adesione a un accordo tra le parti (ex art. 599-bis c.p.p.), aveva confermato la responsabilità penale e rideterminato la pena. La Cassazione ha stabilito che l'imputato non poteva contestare la responsabilità, avendo esplicitamente rinunciato ai relativi motivi di appello come parte dell'accordo. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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