La Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso di un imputato a causa della genericità e della natura meramente ripetitiva dei motivi presentati. L'ordinanza sottolinea che un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere una critica argomentata alla sentenza impugnata e non limitarsi a riproporre le stesse doglianze già respinte in appello. In particolare, viene confermata la decisione di non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), in virtù dell'entità del danno, della condotta dell'imputato e dei suoi precedenti penali.
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