La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per il reato di evasione (art. 385 c.p.). I motivi, relativi al rigetto di un concordato in appello, alla mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e all'eccessività della pena, sono stati ritenuti generici e manifestamente infondati. La Corte ha confermato la validità della motivazione della Corte d'Appello, basata sulle modalità della condotta, l'intensità del dolo e i precedenti dell'imputato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione.
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