Un soggetto, condannato con patteggiamento per reati di droga, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando la mancata motivazione del giudice sul perché non lo avesse prosciolto ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, stabilendo che la motivazione di una sentenza di patteggiamento può essere contestata solo se una causa di non punibilità emerge in modo palese ed evidente dal testo stesso della sentenza. In assenza di tale evidenza, l'impugnazione è infondata, comportando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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