La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 19262/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per evasione. La Corte ha confermato che il semplice rientro nel luogo degli arresti domiciliari non è sufficiente per ottenere la concessione della speciale attenuante evasione prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., poiché tale condotta non è equiparabile alla costituzione in carcere. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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