Arresti domiciliari all’estero: la Cassazione fa chiarezza sulla procedura
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25806 del 2024, ha affrontato una questione cruciale nell’ambito della cooperazione giudiziaria europea: la possibilità di eseguire gli arresti domiciliari all’estero. La pronuncia chiarisce l’ambito applicativo della normativa sul reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione, stabilendo un importante principio interpretativo. Il caso riguarda un cittadino straniero accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, al quale era stata negata la possibilità di scontare gli arresti domiciliari in Francia, suo paese di residenza.
I Fatti del Caso
Un uomo veniva arrestato al valico di frontiera italo-sloveno mentre era alla guida di un’autovettura con a bordo quattro cittadini russi. Accusato del reato di favoreggiamento aggravato dell’immigrazione clandestina, il Giudice per le indagini preliminari disponeva nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere. La difesa presentava un’istanza al Tribunale del riesame per ottenere la sostituzione della misura con gli arresti domiciliari da eseguirsi in Francia, presso l’abitazione della madre dell’indagato. Il Tribunale del riesame confermava però la detenzione in carcere, aderendo all’orientamento giurisprudenziale più restrittivo che nega l’applicabilità del D.Lgs. 36/2016 agli arresti domiciliari. Contro questa decisione, la difesa proponeva ricorso per cassazione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando l’ordinanza impugnata. I giudici hanno stabilito che la misura degli arresti domiciliari non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36, che ha attuato in Italia la Decisione Quadro 2009/829/GAI sul reciproco riconoscimento delle misure alternative alla detenzione cautelare. La Corte ha quindi ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di non concedere gli arresti domiciliari da eseguirsi in un altro Stato dell’Unione Europea attraverso tale procedura.
Le motivazioni: perché non sono possibili gli arresti domiciliari all’estero con il D.Lgs. 36/2016?
La Cassazione fonda la sua decisione su un’interpretazione sistematica e rigorosa delle norme europee e nazionali, distinguendo nettamente tra misure detentive e non detentive.
Distinzione tra Misure Detentive e Non Detentive
Il punto centrale dell’argomentazione è che il D.Lgs. 36/2016 si riferisce esclusivamente a misure cautelari non detentive. Gli arresti domiciliari, pur svolgendosi al di fuori del carcere, sono considerati dal nostro ordinamento una misura detentiva. L’art. 284, comma 5, del codice di procedura penale li equipara, a certi fini, alla custodia in carcere. Inoltre, la sanzione per l’evasione dagli arresti domiciliari è identica a quella per l’evasione dal carcere. Questa natura detentiva li esclude dal campo di applicazione della normativa sul riconoscimento reciproco delle misure alternative, che è stata concepita per misure meno afflittive, come l’obbligo di dimora o il divieto di frequentare determinati luoghi.
Il Ruolo del Mandato di Arresto Europeo
La Corte chiarisce che l’interpretazione contraria creerebbe una sovrapposizione e un’incongruenza con un altro fondamentale strumento di cooperazione giudiziaria: il Mandato di Arresto Europeo (MAE). La legge istitutiva del MAE (L. 69/2005) prevede espressamente che tale strumento si applichi non solo per l’esecuzione della custodia in carcere, ma anche per quella degli arresti domiciliari. Pertanto, lo strumento corretto per assicurare l’esecuzione di una misura detentiva come gli arresti domiciliari all’estero nei confronti di un residente UE è il MAE, che prevede la consegna della persona allo Stato che ha emesso il provvedimento. Consentirne l’esecuzione tramite il D.Lgs. 36/2016 renderebbe la procedura del MAE superflua in questi casi.
L’insussistenza della Questione di Costituzionalità
Infine, la Corte ha respinto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa. I giudici hanno osservato che la negazione degli arresti domiciliari non dipende da una carenza normativa discriminatoria, ma da una condizione di fatto: l’indisponibilità di un luogo idoneo sul territorio nazionale. Questa è una circostanza che può riguardare chiunque, cittadino italiano o straniero. L’ordinamento, lungi dal creare una disparità di trattamento, offre già lo strumento adeguato per gestire tali situazioni a livello transnazionale, ovvero il Mandato di Arresto Europeo.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa sentenza consolida un orientamento giurisprudenziale rigoroso e di grande importanza pratica. Le conclusioni che se ne possono trarre sono le seguenti:
- Chiara Distinzione Procedurale: Viene tracciata una linea netta tra misure cautelari non detentive, gestibili tramite il D.Lgs. 36/2016, e misure detentive (inclusi gli arresti domiciliari), per le quali è necessario ricorrere al Mandato di Arresto Europeo.
- Prevalenza del MAE: Per l’esecuzione di arresti domiciliari nei confronti di soggetti residenti in altri Stati membri dell’UE, l’unica via percorribile è l’attivazione della procedura di consegna tramite MAE.
- Nessuna Discriminazione: La difficoltà di accedere agli arresti domiciliari per mancanza di un domicilio in Italia non costituisce una violazione dei principi costituzionali, ma un ostacolo fattuale per il quale il sistema di cooperazione europea fornisce già una soluzione.
È possibile eseguire la misura degli arresti domiciliari in un altro Stato dell’Unione Europea ai sensi del D.Lgs. 36/2016?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che il D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 36 si applica esclusivamente alle misure cautelari non detentive. Gli arresti domiciliari, essendo equiparati alla custodia in carcere, non rientrano in questo ambito.
Qual è lo strumento giuridico corretto per applicare una misura come gli arresti domiciliari a una persona residente in un altro Stato UE?
Lo strumento corretto è il Mandato di Arresto Europeo (MAE), disciplinato dalla L. 22 aprile 2005, n. 69. Questa procedura è prevista specificamente per ottenere la consegna di una persona per l’esecuzione di misure restrittive della libertà personale, inclusi gli arresti domiciliari.
Il divieto di applicare gli arresti domiciliari all’estero tramite D.Lgs. 36/2016 crea una discriminazione incostituzionale verso i cittadini UE non residenti in Italia?
Secondo la Corte, no. La difficoltà di trovare un luogo idoneo per gli arresti domiciliari è un ostacolo di fatto che può riguardare chiunque, anche un cittadino italiano, e non deriva da una carenza normativa. L’ordinamento prevede già uno strumento (il MAE) per gestire queste situazioni a livello europeo.