La Corte di Cassazione ha esaminato il caso di alcune lavoratrici trasferite a seguito di cessione di ramo d'azienda. Un precedente accordo di armonizzazione aveva trasformato un premio di risultato in un superminimo non assorbibile di 4.000 euro annui. La società cessionaria aveva successivamente tentato di eliminare tale voce retributiva attraverso un nuovo accordo collettivo e una disdetta unilaterale. La Suprema Corte ha stabilito che, sebbene il superminimo non assorbibile sia un diritto individuale intangibile una volta entrato nel contratto del lavoratore, gli accordi collettivi a tempo indeterminato possono essere disdettati dal datore di lavoro. Tuttavia, la mancanza di preavviso nel recesso non comporta l'applicazione perpetua dell'accordo, ma solo eventuali profili risarcitori.
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