La Corte d'Appello ha stabilito che una notifica PEC è valida anche se proveniente da un indirizzo non presente nei pubblici registri. Citando la giurisprudenza della Cassazione, i giudici hanno confermato che se l'atto ha raggiunto il suo scopo, ovvero ha permesso al destinatario di difendersi, l'irregolarità formale è sanata. Questo principio, noto come raggiungimento dello scopo, si applica anche agli atti presupposti. Di conseguenza, l'appello del contribuente, basato sulla presunta nullità della notifica, è stato respinto.
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