Contributi a fondo perduto: serve attività reale
Nel contesto dei ristori economici erogati durante l’emergenza pandemica, il riconoscimento dei contributi a fondo perduto ha sollevato numerose questioni interpretative. Una recente sentenza della Corte d’Appello di Genova ha chiarito un punto fondamentale: la semplice titolarità di una partita IVA non è di per sé sufficiente per accedere ai benefici statali se non è accompagnata dall’esercizio effettivo di un’attività economica.
Il caso dell’associazione inattiva
La vicenda trae origine dall’appello proposto da un’associazione che si era vista rigettare in primo grado la domanda per ottenere i ristori previsti da diversi decreti legge. L’ente sosteneva di avere diritto a una somma totale di 10.000 euro, basandosi esclusivamente sull’assegnazione di una partita IVA aperta nel 2020. Tuttavia, il Tribunale aveva accertato che l’associazione non aveva mai operato sul mercato, non possedeva utenze, beni mobili o immobili, e non aveva mai presentato dichiarazioni fiscali o effettuato versamenti. In sostanza, era stata definita una “scatola vuota”.
I requisiti per i contributi a fondo perduto
La Corte d’Appello, confermando la decisione di primo grado, ha ribadito che la ratio della normativa emergenziale è quella di sostenere gli operatori economici reali colpiti dalla crisi. L’appellante aveva cercato di contestare la sentenza ritenendo che la sola apertura della partita IVA fosse un requisito idoneo. Al contrario, i giudici hanno evidenziato che l’erogazione dei contributi a fondo perduto presuppone l’esistenza di un’attività d’impresa che abbia subito ripercussioni negative. La predisposizione di beni strumentali e mezzi finanziari è un elemento imprescindibile per qualificare un soggetto come operatore economico.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla distinzione tra dato formale e dato sostanziale. La sentenza chiarisce che i criteri civilistici di individuazione dell’attività imprenditoriale prevalgono sulle mere formalità tributarie. Poiché l’associazione non ha fornito alcuna traccia di operatività (fatturato zero, assenza di personale o strutture), la domanda è stata giudicata infondata. I giudici hanno inoltre rilevato che la variazione tardiva del codice attività, effettuata subito dopo l’entrata in vigore dei decreti, appariva come un tentativo formale di rientrare nelle categorie agevolate senza una reale base lavorativa sottostante.
Le conclusioni
Le conclusioni dei magistrati hanno portato al rigetto integrale dell’appello e alla conferma della condanna dell’associazione al pagamento delle spese di lite. La Corte ha ribadito che non trattandosi di una questione puramente tributaria, ma di una richiesta di indennizzo economico, occorre dimostrare la concreta esistenza di un’impresa. In assenza di un’attività effettiva, la richiesta di accesso ai contributi a fondo perduto non può trovare accoglimento, poiché mancherebbe il danno economico che il ristoro è destinato a compensare. Questa decisione funge da monito contro l’uso strumentale delle partite IVA aperte al solo scopo di percepire sussidi pubblici.
Il solo possesso della partita IVA dà diritto ai ristori COVID?
No, il possesso della partita IVA è considerato un requisito formale insufficiente se non è accompagnato dall’effettivo svolgimento di un’attività economica organizzata.
Cosa si intende per attività imprenditoriale effettiva in ambito di sussidi?
Si intende la predisposizione di beni strumentali e mezzi finanziari volti a operare realmente sul mercato, con operazioni attive e passive documentabili.
Cosa accade se un ente cambia codice attività solo per ottenere un contributo?
Se il cambio del codice ATECO non è seguito da un reale esercizio di quell’attività, la variazione è considerata irrilevante e il contributo viene legittimamente negato.