Un Comune aveva stipulato un contratto d'appalto per una palestra, prevedendo il pagamento diretto subappaltatori. L'appaltatore è fallito. Il Comune ha pagato il credito residuo al Fallimento, ma con riserva di ripetizione, temendo di dover pagare anche i subappaltatori. Questi ultimi hanno poi citato in giudizio il Comune, ottenendo la condanna al pagamento. Il Comune ha quindi chiesto al Fallimento la restituzione delle somme versate, sostenendo un indebito. La Corte di Cassazione ha respinto la richiesta del Comune. Ha stabilito che il fallimento dell'appaltatore scioglie il contratto e la clausola di pagamento diretto. I subappaltatori diventano creditori del fallimento. Il pagamento al Fallimento non era un indebito, poiché il Fallimento era il legittimo titolare del credito.
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