Una committente ha chiesto la risoluzione del contratto di appalto a causa di vizi strutturali, tra cui la mancanza di adeguamento sismico, in un immobile trasformato da garage a civile abitazione. L'appaltatore ha invece richiesto il pagamento dei lavori eseguiti. I giudici di merito hanno negato lo scioglimento del contratto, ritenendo i vizi superabili con una spesa contenuta, e hanno disposto solo il risarcimento per la messa a norma. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della committente. La Suprema Corte ha chiarito che la valutazione sulla gravità dei vizi e sulla loro incidenza sulla funzionalità dell'opera costituisce un accertamento di fatto riservato ai giudici di merito, non censurabile in sede di legittimità. Di conseguenza, la committente perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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