Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ma ha inviato in modo frammentato e incompleto le comunicazioni obbligatorie ai sindacati e agli uffici del lavoro. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento, lamentando anche il mancato computo della propria anzianità convenzionale concordata in precedenza. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. La Corte ha stabilito che la comunicazione finale dei licenziati deve essere unica, tempestiva e completa entro sette giorni, a pena di inefficacia. Inoltre, ha chiarito che l'anzianità convenzionale non può essere usata come criterio di scelta per i licenziamenti, poiché priva di oggettività e discriminatoria per gli altri dipendenti. Il Lavoratore ottiene quindi la conferma del risarcimento di diciotto mensilità, ma senza reintegra.
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