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Anzianità Convenzionale

9 provvedimenti applicano questo termine

Definizione

È un accordo tra datore di lavoro e lavoratore con cui si stabilisce di considerare, per certi fini, una data di inizio del rapporto di lavoro anteriore a quella effettiva. Serve a conservare diritti maturati in precedenza.

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Licenziamento collettivo: vizio procedurale e criteri di scelta
Un lavoratore ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dalla propria azienda all'esito di una procedura di mobilità. La Corte d'Appello ha riscontrato l'illegittimità della procedura per la mancata e tempestiva comunicazione formale dell'elenco dei licenziati ai sindacati e agli uffici del lavoro, condannando l'azienda al pagamento di 18 mensilità. Entrambe le parti hanno proposto ricorso in Cassazione. La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi, confermando che la comunicazione sindacale finale nel licenziamento collettivo deve rispettare il termine perentorio di sette giorni ed essere unica, chiara e completa. Ha inoltre stabilito che, per la graduatoria di scelta, l'anzianità convenzionale non può sostituire l'anzianità effettiva maturata presso il datore di lavoro, dovendo i criteri garantire totale oggettività e parità di trattamento.
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Licenziamento collettivo: elenchi tardivi e criteri di scelta
L'Azienda ha avviato una procedura conclusa con il Licenziamento collettivo di diversi dipendenti, tra cui Il Lavoratore. Quest'ultimo ha impugnato il recesso contestando i criteri di selezione e la mancata considerazione della propria anzianità convenzionale. L'Azienda ha ricorso in Cassazione lamentando la regolarità delle proprie comunicazioni ai sindacati. La Corte Suprema ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha stabilito che l'invio tardivo e frammentato degli elenchi dei licenziati rende il Licenziamento collettivo illegittimo, confermando l'obbligo di risarcimento indennitario. Allo stesso tempo, ha chiarito che l'anzianità convenzionale, concordata individualmente, non può derogare ai criteri legali di selezione, poiché violerebbe la trasparenza verso gli altri dipendenti.
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Licenziamento collettivo: risarcito l’errore ma niente favori
Un'azienda ha avviato una procedura di licenziamento collettivo, ma ha inviato in modo frammentato e incompleto le comunicazioni obbligatorie ai sindacati e agli uffici del lavoro. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento, lamentando anche il mancato computo della propria anzianità convenzionale concordata in precedenza. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. La Corte ha stabilito che la comunicazione finale dei licenziati deve essere unica, tempestiva e completa entro sette giorni, a pena di inefficacia. Inoltre, ha chiarito che l'anzianità convenzionale non può essere usata come criterio di scelta per i licenziamenti, poiché priva di oggettività e discriminatoria per gli altri dipendenti. Il Lavoratore ottiene quindi la conferma del risarcimento di diciotto mensilità, ma senza reintegra.
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Licenziamento collettivo: sì al risarcimento, no ai favoritismi
La Cassazione ha confermato l'illegittimità del licenziamento collettivo intimato da un'azienda di vigilanza a un lavoratore. L'azienda aveva violato le regole procedurali inviando una comunicazione tardiva e incompleta sui criteri di scelta e sui nominativi dei dipendenti in esubero. La Corte ha chiarito che la comunicazione finale deve essere unica, trasparente e inviata entro il termine perentorio di sette giorni dal primo recesso. Inoltre, i giudici hanno respinto il ricorso del lavoratore, stabilendo che l'anzianità convenzionale (derivante da un accordo individuale) non può essere utilizzata come criterio di scelta per la selezione dei lavoratori da licenziare, poiché priva di oggettività e lesiva della parità di trattamento rispetto agli altri dipendenti. Entrambi i ricorsi sono stati rigettati, confermando il diritto del lavoratore a ricevere un'indennità risarcitoria di diciotto mensilità.
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Anzianità convenzionale o assunzione reale: decide la Cassazione
Un lavoratore, transitato in diverse società di riscossione tributi, chiedeva il ricalcolo del premio di una polizza assicurativa collettiva previsto dal contratto integrativo. Il dipendente pretendeva la misura massima del premio basandosi sulla propria anzianità convenzionale risalente al 1995. L'azienda eccepiva che il beneficio spettasse solo in base alla data di assunzione effettiva. La Corte d'Appello respingeva la domanda del lavoratore, applicando anche il blocco degli aumenti retributivi pubblici. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del lavoratore. I giudici hanno chiarito che l'interpretazione dei contratti integrativi spetta esclusivamente ai giudici di merito e non può essere ridiscussa in sede di legittimità, confermando che l'anzianità convenzionale non sostituisce la data di assunzione effettiva per il calcolo del premio. Il lavoratore perde la causa e deve pagare le spese processuali.
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Anzianità Convenzionale: Contratto individuale batte accordo
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di due lavoratori, passati a una nuova azienda, a percepire un elemento della retribuzione (ERS). Il caso verteva sul valore del riconoscimento dell'anzianità convenzionale inserito nei loro nuovi contratti individuali. Nonostante l'azienda sostenesse il contrario, i giudici hanno stabilito che tale clausola contrattuale fosse decisiva. Avendo l'azienda stessa riconosciuto una data di assunzione fittizia precedente, i lavoratori rientravano a pieno titolo tra i beneficiari di un accordo aziendale legato a quella anzianità. La Corte ha quindi respinto il ricorso dell'azienda, condannandola a pagare le differenze retributive e a restituire le somme trattenute.
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Anzianità Convenzionale: Paga per 6 Anni e Nega, ma Vince il Lavoratore
Un'azienda interrompe il pagamento di un emolumento a un dipendente, tentando di recuperare le somme già versate. Il diritto del lavoratore nasceva dal riconoscimento anzianità convenzionale pattuito all'assunzione, che retrodatava il suo ingresso. Per quasi sei anni, l'azienda aveva corrisposto l'emolumento, confermando l'accordo con il suo comportamento. La Cassazione ha dato ragione al lavoratore, stabilendo che l'interpretazione del contratto individuale da parte del giudice di merito era logica e plausibile. Il riconoscimento dell'anzianità implicava l'estensione di tutti i benefici collegati, rendendo legittimo il pagamento. L'azienda non ha potuto imporre una diversa interpretazione, perdendo la causa.
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Anzianità convenzionale: stipendio ridotto? La Cassazione decide
Un lavoratore, assunto da una nuova azienda, ottiene il riconoscimento della sua anzianità di servizio precedente. L'Azienda, dopo avergli corrisposto per anni una specifica voce retributiva legata a tale anzianità, smette di pagarla e chiede indietro le somme versate. La Corte di Cassazione ha dato ragione al Lavoratore, stabilendo un principio chiave su anzianità convenzionale e retribuzione: il riconoscimento della precedente anzianità implica l'inclusione di tutti i benefici economici ad essa collegati, come se il rapporto di lavoro non si fosse mai interrotto. L'accordo individuale tra le parti prevale e l'Azienda non può unilateralmente ridurre lo stipendio. Il ricorso dell'Azienda è stato respinto.
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Anzianità convenzionale: guida al riconoscimento
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto di alcuni dipendenti al riconoscimento dell'anzianità convenzionale maturata presso una precedente ditta appaltatrice di servizi ambientali. La Suprema Corte ha ribadito che l'anzianità di servizio costituisce un mero fatto giuridico imprescrittibile, mentre solo i crediti retributivi derivanti dagli scatti di anzianità sono soggetti alla prescrizione quinquennale. Il ricorso presentato dalla società subentrante è stato dichiarato inammissibile poiché non contestava in modo specifico le motivazioni della sentenza d'appello e non forniva la documentazione integrale necessaria per la valutazione dei contratti collettivi applicati.
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