L'Azienda ha avviato una procedura conclusa con il Licenziamento collettivo di diversi dipendenti, tra cui Il Lavoratore. Quest'ultimo ha impugnato il recesso contestando i criteri di selezione e la mancata considerazione della propria anzianità convenzionale. L'Azienda ha ricorso in Cassazione lamentando la regolarità delle proprie comunicazioni ai sindacati. La Corte Suprema ha rigettato entrambi i ricorsi. Ha stabilito che l'invio tardivo e frammentato degli elenchi dei licenziati rende il Licenziamento collettivo illegittimo, confermando l'obbligo di risarcimento indennitario. Allo stesso tempo, ha chiarito che l'anzianità convenzionale, concordata individualmente, non può derogare ai criteri legali di selezione, poiché violerebbe la trasparenza verso gli altri dipendenti.
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