Una lavoratrice del settore aereo ha impugnato il proprio licenziamento collettivo, sostenendo che le due società del gruppo per cui lavorava costituissero in realtà un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. I giudici di merito hanno accolto il ricorso, dichiarando illegittimo il recesso perché la selezione dei lavoratori da licenziare era stata limitata a una sola delle due aziende, anziché estendersi all'intero organico integrato. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, rigettando il ricorso delle società. La Suprema Corte ha stabilito che, accertata l'integrazione totale tra le imprese, il licenziamento collettivo deve coinvolgere tutti i dipendenti del gruppo. Di conseguenza, la lavoratrice ha ottenuto la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento del danno senza alcuna detrazione per i redditi successivi, non provati dai datori di lavoro.
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