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Aliunde Perceptum

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298 provvedimenti applicano questo termine

Provvedimenti

Licenziamento verbale: finta collaborazione costa cara alla TV
Una collaboratrice di una società televisiva, formalmente inquadrata con contratti autonomi, viene allontanata a voce dal posto di lavoro. La Corte d'Appello accerta la natura subordinata del rapporto e dichiara inefficace il licenziamento verbale, ordinando la reintegrazione e il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione conferma questa decisione, respingendo il ricorso della società. I giudici di legittimità ribadiscono che la lavoratrice ha pienamente dimostrato che l'interruzione del rapporto è dipesa da una precisa volontà datoriale di estrometterla, comunicata oralmente dalla responsabile del programma. L'azienda perde definitivamente la causa e deve pagare le spese legali.
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Offerta al pubblico nel reclutamento: stop a test extra-bando
Un candidato partecipava a una selezione pubblica indetta da un'azienda di servizi ambientali per l'assunzione di autisti. Dopo aver superato le prove ed essersi posizionato utilmente in graduatoria, l'azienda lo sottoponeva a un ulteriore colloquio psicologico non previsto, escludendolo. Il lavoratore ricorreva in giudizio per ottenere l'assunzione. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'azienda, confermando che il bando di selezione costituisce un'offerta al pubblico nel reclutamento ai sensi dell'art. 1336 c.c. Di conseguenza, l'introduzione di prove extra-bando viola i principi di correttezza e buona fede. L'azienda è stata condannata a perfezionare l'assunzione e a risarcire i danni, respingendo anche le eccezioni sui limiti di spesa pubblica e sul mancato scomputo di altri redditi non provati.
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Vince la selezione ma viene escluso: il diritto all’assunzione
Un candidato partecipa a una selezione pubblica indetta da un'azienda di servizi ambientali per assumere autisti. Dopo aver superato tutte le prove ed essersi posizionato in graduatoria, l'azienda lo sottopone a un ulteriore colloquio psicologico non previsto dal bando, escludendolo. Il candidato agisce in giudizio per far valere il proprio diritto all'assunzione. Il Tribunale e la Corte d'Appello accolgono la domanda, costituendo il rapporto di lavoro. La Corte di Cassazione conferma la decisione, rigettando il ricorso dell'azienda. I giudici chiariscono che il bando rappresenta un'offerta al pubblico vincolante e che le regole di contenimento della spesa pubblica non possono giustificare l'inadempimento dell'azienda di fronte a irregolarità commesse nella procedura selettiva.
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Pensione di anzianità: niente risarcimento se continui a lavorare
Un professionista chiedeva il risarcimento dei danni alla propria Cassa di previdenza per il ritardo nell'erogazione della pensione di anzianità, causato dal mancato trasferimento dei contributi da parte dell'INPS. La Corte d'Appello accoglieva la domanda. La Cassazione ribalta la decisione: la pensione di anzianità richiede tassativamente la cancellazione dall'albo professionale. Poiché il professionista ha continuato a lavorare e a produrre reddito, non può pretendere un risarcimento equivalente alla pensione non percepita, poiché ciò comporterebbe un arricchimento ingiustificato. La richiesta di risarcimento viene quindi definitivamente rigettata.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia che salva la lavoratrice
Una Lavoratrice, assistente di volo, impugna il proprio licenziamento intimato all'esito di una procedura di licenziamento collettivo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il provvedimento, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno. Le Società datori di lavoro propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente notificano la formale rinuncia al ricorso. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo per rinuncia, confermando implicitamente la decisione d'appello favorevole alla Lavoratrice. Le Società ricorrenti vengono condannate al pagamento delle spese di giudizio in favore del difensore della Lavoratrice, in quanto la rinuncia non richiede l'accettazione della controparte per produrre l'estinzione, ma comporta l'obbligo di rifondere i costi legali causati dall'impugnazione.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Le Società Datrici di Lavoro hanno impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di una dipendente, ordinandone la reintegrazione. La Corte d'Appello aveva accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le società del gruppo. Prima della decisione della Cassazione, le aziende hanno presentato formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo e ha condannato le società rinuncianti al pagamento delle spese di giudizio in favore della lavoratrice. La condanna alle spese si basa sul principio della soccombenza virtuale, poiché i motivi di ricorso delle aziende sarebbero stati comunque rigettati alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sulla responsabilità solidale del gruppo societario.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Un lavoratore, licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da due società di trasporto aereo strettamente collegate, ottiene in appello la reintegra nel posto di lavoro. I giudici di merito accertano infatti l'esistenza di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra le due imprese. Le società propongono ricorso in Cassazione, ma successivamente vi rinunciano formalmente. La Corte di Cassazione dichiara l'estinzione del processo per rinuncia. Tuttavia, applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici supremi condannano le aziende al pagamento delle spese di giudizio in favore del lavoratore. La Cassazione conferma che, in base ai precedenti, il ricorso delle società sarebbe stato comunque respinto, convalidando l'illegittimità del licenziamento e il diritto del dipendente alla reintegrazione e al risarcimento.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Una lavoratrice impugna il proprio licenziamento collettivo, intimato da due società formalmente distinte ma operanti come un unico gruppo. La Corte d'Appello dichiara illegittimo il provvedimento, accertando l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le aziende, ordinando la reintegrazione e il risarcimento del danno. Le società ricorrono in Cassazione ma, prima della decisione, presentano formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo e condanna le aziende al pagamento delle spese legali. Applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici confermano che il ricorso sarebbe stato comunque respinto, validando la tutela della lavoratrice e l'illegittimità del licenziamento collettivo.
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Licenziamento collettivo: la rinuncia che conferma la vittoria
Una lavoratrice impugna il proprio licenziamento collettivo intimato da due società collegate del settore aereo. La Corte d'Appello accerta l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le imprese, dichiara illegittimo il recesso e ordina la reintegrazione. Le società propongono ricorso in Cassazione ma, prima dell'udienza, depositano formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte dichiara l'estinzione del processo e condanna le società al pagamento delle spese di giudizio. Applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici rilevano che il ricorso sarebbe stato comunque rigettato, confermando l'illegittimità del licenziamento collettivo e la correttezza della reintegrazione disposta nei precedenti gradi.
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Aliunde perceptum: il risarcimento pieno batte i tagli dell’azienda
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo intimato dall'Azienda. La Corte d'appello dichiara illegittimo il recesso, ordina la reintegrazione e condanna l'Azienda al risarcimento del danno con il limite di dodici mensilità, detraendo direttamente l'aliunde perceptum di circa cinquemila euro da tale tetto massimo. La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso incidentale della lavoratrice, chiarisce le modalità di calcolo del risarcimento. Il principio stabilito prevede che l'aliunde perceptum debba essere sottratto dal danno totale effettivamente subito (le retribuzioni perse dall'estromissione alla reintegra) e non dal tetto massimo delle dodici mensilità. Poiché il danno effettivo, anche dopo la detrazione, superava ampiamente il limite legale, la lavoratrice ha diritto all'intera indennità risarcitoria di dodici mensilità, senza alcuna decurtazione.
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Licenziamento collettivo: l’azienda rinuncia ma paga le spese
Una lavoratrice ha impugnato il proprio licenziamento collettivo ritenendolo illegittimo. La Corte d'Appello ha accolto la domanda, accertando che le due società datrici di lavoro costituivano un unico centro di imputazione aziendale, e ha ordinato la reintegrazione. Le società hanno proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, hanno depositato una formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo. Tuttavia, poiché la lavoratrice non ha accettato la compensazione delle spese legali, i giudici hanno applicato il principio della soccombenza virtuale. La Cassazione ha condannato le società al pagamento delle spese di giudizio, confermando che il loro ricorso sarebbe stato comunque respinto e che il licenziamento collettivo era illegittimo.
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Licenziamento collettivo: rinuncia al ricorso ma spese alle aziende
Un lavoratore, licenziato nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo avviata da due società collegate, ha ottenuto in appello la reintegrazione nel posto di lavoro. I giudici di secondo grado hanno infatti accertato l'esistenza di un unico centro di imputazione tra le imprese. Le società hanno proposto ricorso in Cassazione ma, prima della decisione, hanno presentato formale rinuncia al ricorso. La Suprema Corte ha dichiarato l'estinzione del processo, confermando la vittoria del lavoratore. Applicando il principio della soccombenza virtuale, i giudici hanno condannato le aziende al pagamento delle spese legali, poiché il loro ricorso sarebbe stato comunque respinto in base ai precedenti orientamenti giurisprudenziali favorevoli al dipendente.
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Recesso anticipato dal contratto: la clinica perde e risarcisce
Una clinica sanitaria ha interrotto prima del tempo il rapporto di collaborazione quinquennale con un medico specialista. La Corte d'Appello ha ritenuto illegittimo il recesso anticipato dal contratto, qualificando il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa e condannando la clinica a risarcire il mancato guadagno. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, stabilendo che la previsione di un termine di durata esclude la facoltà di recesso libero (ad nutum) tipica dei contratti d'opera intellettuale. Inoltre, spetta al datore di lavoro dimostrare l'eventuale altro reddito percepito dal professionista (aliunde perceptum) per ridurre il risarcimento. La clinica perde il ricorso e deve pagare le spese di giudizio.
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Qualificazione della domanda giudiziale: vittoria dei lavoratori
Alcuni dipendenti hanno contestato l'inefficacia della cessione del loro ramo d'azienda da parte dell'Azienda Cedente a una Società Cessionaria. Ottenuta ragione, hanno richiesto le differenze economiche (ticket restaurant, premi di risultato e azioni) maturate nel periodo di trasferimento. La Corte d'Appello ha accolto le richieste dei lavoratori qualificando la domanda come risarcitoria anziché retributiva. L'Azienda Cedente ha fatto ricorso in Cassazione lamentando un'errata qualificazione della domanda giudiziale. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, confermando che il giudice può autonomamente riqualificare la natura giuridica della pretesa (principio iura novit curia) senza violare i limiti della domanda, purché non muti i fatti costitutivi. I lavoratori rimasti in causa ottengono così il pagamento delle somme spettanti.
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Revoca anticipata del dirigente: l’ente pubblico perde la causa
Un ente pubblico per l'edilizia residenziale ha disposto la revoca anticipata del dirigente che ricopriva il ruolo di direttore generale, lamentando un contrasto con le direttive aziendali. Il dirigente ha impugnato il provvedimento chiedendo il risarcimento dei danni. La Corte di Cassazione ha confermato la giurisdizione del giudice ordinario, poiché il rapporto di lavoro era regolato da un contratto di diritto privato. I giudici hanno dichiarato illegittima la revoca anticipata del dirigente perché l'ente non ha rispettato la procedura di garanzia prevista dallo statuto, che imponeva la previa contestazione scritta degli addebiti e un termine di venti giorni per presentare giustificazioni. Di conseguenza, il ricorso dell'ente pubblico è stato rigettato, confermando il diritto del dirigente a ricevere il risarcimento del danno per la perdita della retribuzione fino alla scadenza naturale dell'incarico.
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Licenziamento collettivo: azienda perde per poca trasparenza
L'Azienda ha impugnato la sentenza d'appello che dichiarava illegittimo il licenziamento collettivo di due dipendenti per incompletezza informativa della comunicazione di avvio della procedura di mobilità. L'Azienda lamentava anche l'errata applicazione del rito ordinario anziché del rito Fornero. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che la mancata conversione del rito non invalida il processo se non arreca un concreto pregiudizio alla difesa. Inoltre, ha ribadito l'illegittimità del licenziamento collettivo poiché la comunicazione iniziale non specificava i motivi per cui la riduzione del personale era limitata a un solo stabilimento, impedendo un trasparente confronto sindacale. I lavoratori ottengono la reintegrazione e il risarcimento.
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Licenziamento collettivo: due ditte diverse, un solo reintegro
Un assistente di volo è stato licenziato all'interno di una procedura di licenziamento collettivo avviata da una compagnia aerea. I giudici hanno accertato che la società datrice di lavoro e un'altra azienda del gruppo costituivano un unico centro di imputazione. Di conseguenza, la scelta dei lavoratori da licenziare doveva considerare i dipendenti di entrambe le società e non solo della ditta formale. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del provvedimento, ordinando la reintegrazione del dipendente e il risarcimento del danno. I giudici hanno inoltre ribadito che spetta al datore di lavoro dimostrare l'eventuale ricollocazione del dipendente presso terzi per ridurre il risarcimento dovuto.
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Licenziamento collettivo: l’errore del gruppo costa la reintegra
Due società del settore aereo, formalmente distinte ma operanti come un unico centro di imputazione, hanno avviato una procedura di licenziamento collettivo limitando la scelta dei lavoratori in esubero a una sola di esse. Il Lavoratore ha impugnato il provvedimento. La Corte di Cassazione ha confermato l'illegittimità del recesso, stabilendo che la platea dei lavoratori da considerare doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società, data la sostanziale unicità aziendale. La Corte ha inoltre chiarito le modalità di calcolo del risarcimento, confermando la reintegrazione del dipendente e respingendo il ricorso delle aziende.
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Licenziamento collettivo: due aziende ma il datore è unico
Una lavoratrice impugna il licenziamento collettivo avviato dalla sua azienda formale. I giudici accertano che l'azienda e un'altra società collegata costituiscono in realtà un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento. Inoltre, accoglie il ricorso della lavoratrice sul calcolo del risarcimento: l'aliunde percipiendum (quanto si sarebbe potuto guadagnare altrove) va sottratto dal danno totale effettivo prima di applicare il tetto massimo di dodici mensilità, e non direttamente da quest'ultimo. La causa viene rinviata alla Corte d'Appello per ricalcolare la somma spettante alla lavoratrice.
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Licenziamento collettivo: se il gruppo è unico il taglio è nullo
Un assistente di volo ha contestato il proprio licenziamento collettivo, avviato da una compagnia aerea. I giudici di merito hanno dichiarato l'illegittimità del provvedimento poiché la società datrice di lavoro e un'altra consociata costituivano, nei fatti, un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Di conseguenza, la platea dei lavoratori da considerare per gli esuberi doveva comprendere i dipendenti di entrambe le società. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della compagnia aerea, confermando la reintegrazione del lavoratore e precisando le regole per il calcolo del risarcimento del danno, confermando che i guadagni ottenuti altrove dal lavoratore (aliunde perceptum) vanno provati dal datore di lavoro e non possono ridurre il risarcimento oltre i limiti di legge.
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