L'Agenzia delle Entrate ha notificato un avviso di accertamento a un promotore finanziario per l'anno d'imposta 2007. Il Fisco pretendeva l'applicazione dell'aliquota IRAP maggiorata, prevista dalla legislazione regionale toscana per banche, società finanziarie e assicurazioni. Il contribuente ha impugnato l'atto contestando l'errore nell'individuazione della percentuale d'imposta. Egli sosteneva che la sua attività non rientrasse tra quelle soggette alla maggiorazione del 4,40%, bensì all'aliquota base del 4,25%. La Corte di Cassazione ha accolto definitivamente il ricorso del professionista, stabilendo che la disciplina speciale non include i singoli promotori. Di conseguenza, l'aliquota IRAP promotore finanziario non può subire incrementi parametrati alle aliquote maggiorate degli intermediari istituzionali. La Suprema Corte ha cassato la pronuncia sfavorevole di secondo grado e ha annullato la pretesa fiscale, condannando l'amministrazione al pagamento delle spese di lite.
Continua »