Un Avvocato, iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Forense, non ha versato contributi alla Gestione Separata INPS per redditi inferiori a 5.000 euro, qualificando la sua attività come occasionale. L'INPS ha contestato l'assenza di un obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, sostenendo l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dell'INPS, confermando che un reddito annuo sotto i 5.000 euro è un forte indicatore di attività non abituale. L'onere di provare l'abitualità ricadeva sull'INPS, che non ha fornito prove sufficienti. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
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